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Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera b) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di eta' e di iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia,

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 27 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art18 · fonte del testo