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I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'art. 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, danno luogo ad un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e degli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonche' con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125. Il supplemento e' dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'art. 20 comma quarto; esso e' reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo. Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non puo' superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato art. 20. I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'art. 5, o versati volontariamente dall'interessato, danno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo. L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 da' luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo e' a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno del mese in cui e' raggiunta dai pensionati l'eta' di 55 anni, se donne, o di 60 anni se uomini.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967

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