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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1997 al 31 luglio 2010. 210 parole tolte, 17 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'art. 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del n. 2) dell'art. 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato art. 13, si provvede:

tolto: a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;

tolto: b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera a), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

tolto: c) LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. tolto: LGS. 4 DICEMBRE 1996aggiunto: L. 31 MAGGIO 2010, N. tolto: 658. In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purche' ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera c) del comma precedente. Non e' consentito il riscatto del periodo intermedio. aggiunto: 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 12-novies) che "E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al l luglio 2010."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art28 · fonte del testo