Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 58 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'assegno di sede del reggente aumentato di quello di reggenza, non puo' superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia gia' goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo. Tale trattamento non puo' in, ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art15 · fonte del testo