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I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria percepiscono:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
  • c)le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art1 · fonte del testo