Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il recupero delle quote non acquisite di indennita' di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sara' effettuato trattenendo la meta' dell'indennita' di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma quinto del precedente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art19 · fonte del testo