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Agli incaricati d'affari muniti di lettere credenziali e agli altri funzionari di ruolo di gruppo A, incaricati della reggenza di uffici consolari e che non godano di assegno proprio, e' attribuito, con decreto del Ministro per gli affari esteri, un assegno di reggenza che non puo' superare i quattro punti dell'assegno locale relativo ai posto assunto in reggenza, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
