Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 59 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al funzionario di gruppo 1, chiamato a sostituire - il titolare di un ufficio, trascorsi i termini previsti dall'art. fi e dall'art. 10 della presente legge, entro i quali il titolare fruisce dell'intero assegno personale o della meta' di esso, e' corrisposta, in aumento del normale assegno personale dovutogli, una quota pari ai due quinti dell'assegno di sede del titolare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art13 · fonte del testo