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L'assegno di sede del reggente aumentato di quello di reggenza, non puo' superare i quattro quinti dell'assegno di sede del titolare, ferma restando la corresponsione, oltre tale limite, dell'eventuale maggiorazione di famiglia gia' goduta sul proprio assegno di sede dal reggente medesimo. Tale trattamento non puo' in, ogni caso, essere inferiore a quello relativo al posto anteriormente occupato.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art15 · fonte del testo