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Nei casi di reggenza affidata, a personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 e' ridotto alla meta. Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi B e C non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli e' attribuito, in ogni caso, a titolo di indennita' di reggenza, un decimo del suo personale assegno.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
