Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Nei casi di reggenza affidata, a personale appartenente ai gruppi B e C il trattamento di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 e' ridotto alla meta. Qualora per l'applicazione dell'articolo 15 il reggente appartenente ai gruppi B e C non venga a beneficiare di alcun miglioramento rispetto al proprio assegno, gli e' attribuito, in ogni caso, a titolo di indennita' di reggenza, un decimo del suo personale assegno.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art16 · fonte del testo