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Il recupero delle quote non acquisite di indennita' di prima sistemazione concesse in base al decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1195, e successive integrazioni e modificazioni e in base al decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, richiamato in vigore con la legge 12 luglio 1949, n. 554, sara' effettuato trattenendo la meta' dell'indennita' di sistemazione della precedente sede nella misura prevista dalla presente legge, fermo restando il limite di cui al comma quinto del precedente articolo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art19 · fonte del testo