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Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a disposizione da altre Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio all'estero presso organi internazionali, tribunali misti od internazionali, puo' essere corrisposto, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un assegno integrativo nella misura da fissarsi con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro. Il godimento di tale assegno e' soggetto alle limita-, zioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art21 · fonte del testo