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Gli assegni di sede sono costituiti:

  • a)dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro
  • b)dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24. In via, eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede. Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art3 · fonte del testo