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Ai fini della presente legge si intende per "assegno di sede" quello stabilito dalla lettera b) dell'art. 1 comprensivo degli eventuali aumenti o riduzioni in relazione alle singole sedi, e per "assegno personale" quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con la maggiorazioni eventualmente dovuta in dipendenza della situazione, di famiglia, ai sensi del precedente articolo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art5 · fonte del testo