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[1]Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, avendo constatato la concordanza di numerosi interessi comuni alle due Nazioni, animati dal desiderio di rafforzare e consolidare gli amichevoli rapporti esistenti fra i rispettivi Paesi e desiderosi di congiungere i loro sforzi per il mantenimento della pace, hanno deciso di concludere un trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, ed hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
[5]Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:
[6]S. E. Giovanni Schober, Cancelliere federale, i quali, essendo forniti dei pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.
[9]Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.
[10]Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sara' portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e segg. del presente Trattato. Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025
