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Questo Trattato trovera' applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia. Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art12 · fonte del testo