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Se la decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale dichiara che una decisione o una disposizione irrevocabile di un Tribunale o di altra autorita' di una delle Parti e' in tutto od in parte in contrasto col diritto internazionale, e secondo il diritto costituzionale di questa Parte le conseguenze della decisione o disposizione non possono essere interamente eliminate mediante provvedimenti amministrativi, sara' accordata alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art3 · fonte del testo