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[1]Le Parti costituiranno una Commissione permanente di conciliazione composta di cinque membri.

[2]Le Parti contraenti nomineranno ciascuna liberamente un membro e di comune accordo sceglieranno gli altri tre. Questi ultimi tre membri non possono essere cittadini dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti, ne' possono avere la loro residenza nel territorio di essi o trovarsi od essersi trovati al loro servizio. Il Presidente sara', di comune accordo, nominato fra i medesimi dalle Parti contraenti. Fin quando non sia iniziato un procedimento, ciascuna delle Parti ha il diritto di revocare il membro da essa nominato e di sostituirlo. Del pari, ognuna delle Parti potra' ritirare il suo consenso alla nomina di ciascuno dei tre membri nominati di accordo. In questo caso si deve procedere senza ritardo e d'accordo alla nomina di un nuovo membro. La sostituzione di un membro ha luogo colla stessa procedura della sua nomina.

[3]Con lo stesso sistema indicato nei precedenti capoversi saranno nominati cinque membri supplenti. La Commissione di conciliazione si riunira' nel luogo designato dal Presidente.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art4 · fonte del testo