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Ogni Parte provvedera' alle spese occorrenti per il membro da essa nominato nella Commissione permanente di conciliazione, nonche' al rimborso della meta' delle spese per i rimanenti membri. Ogni Parte sosterra' inoltre le spese da essa provocate per il procedimento e la meta' di quelle che la Commissione permanente di conciliazione indichera' quali spese comuni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art5 · fonte del testo