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[1]Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno d'Italia ed il Reich Germenico.

[2]La Maesta' del Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia ed Il Cancelliere del Reich Germanico, desiderosi di regolare mediante un trattato l'estradizione o le altre forme di assistenza giudiziaria in materia penale fra i due Stati, hanno nominato a tale fine come loro Plenipotenziari:

[3]La Maesta' del Re d'Italia e di Albania, Imperatoti d'Etiopia:

[4]il Cavaliere Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Ministro per gli affari esteri;

[5]Il Cancelliere del Reich:

[6]il signor dott. Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario germanico presso la Maesta' del Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia, il signor Erust Schafer, direttore generale al Ministero della giustizia, il signor dott. Adolf Siedler, Primo consigliere di Legazione al Ministero degli affari esteri, i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[7]Art. 1.

[8](Oggetto dell'assistenza giudiziaria)

[9]1. Le Parti contraenti si obbligano, ai sensi delle seguenti disposizioni:

[10]1° a prestarsi assistenza, su richiesta di un'Autorita' competente, per mezzo delle loro Autorita' giudiziarie ed amministrative, in procedimenti penali di qualsiasi natura pendenti avanti Autorita' sia giudiziarie che amministrative della Parte richiedente:

  • a)estradando o concedendo l'estradizione in transito di persone ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale;
  • b)consegnando oggetti;
  • c)concedendo ogni altra assistenza in quanto essa potrebbe essere prestata anche alle proprie Autorita';

[11]2° a comunicarsi le decisioni penali irrevocabili di condanna pronunziate dalle proprie Autorita' nei confronti di cittadini dell'altra Parte.

[12]2. Esse si presteranno assistenza, applicando per analogia, le disposizioni del presente Trattato, anche per i procedimenti nei quali, in aggiunta o non ad una pena, possono essere ordinate dall'Autorita' giudiziaria misure di sicurezza detentive o restrittive della liberta' personale o patrimoniali ovvero che siano dirette a dare esecuzione a misure di tale natura gia' ordinate dalla stessa Autorita'. Nel caso di estradizione e di estradizione in transito questa disposizione si applica soltanto per le misure di sicurezza detentive.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art1 · fonte del testo