Art. 2 — Limiti dell'obbligo di estradizione nei riguardi delle persone
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 46 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le Parti contraenti si consegneranno ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale, ai sensi delle seguenti disposizioni, le persone perseguite o condannate per un reato dalle Autorita' della Parte richiedente, che si trovano nel territorio della Parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa Parte.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art2 · fonte del testo