Art. 10 — Trasmissione delle richieste di estradizione
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[1]1. Le richieste di estradizione da parte italiana potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Regno d'Italia direttamente al Ministro della Giustizia del Reich (Reichsminister der Justiz).
[2]2. Le richieste di estradizione da parte germanica potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Reich e, quando si tratti di procedimenti penali pendenti innanzi alle Autorita' giudiziarie militari germaniche, dal Comando Supremo delle Forze Armate, direttamente al Ministro della Giustizia del Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
