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[1]1. La richiesta di estradizione deve essere corredata da un mandato di cattura od altro atto equivalente o da una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente.

[2]2. La richiesta od i relativi documenti devono contenere tutti i dati essenziali sulle generalita' della persona perseguita, in particolare sulla sua cittadinanza, e sul reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo, nonche' il testo delle disposizioni della legge penale applicabili.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art11 · fonte del testo