Art. 11 — Documentazione della richiesta di estradizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. La richiesta di estradizione deve essere corredata da un mandato di cattura od altro atto equivalente o da una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente.
[2]2. La richiesta od i relativi documenti devono contenere tutti i dati essenziali sulle generalita' della persona perseguita, in particolare sulla sua cittadinanza, e sul reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo, nonche' il testo delle disposizioni della legge penale applicabili.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
