Art. 5 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 92 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'estradizione non e' inoltre concessa:
tolto: a) se il fatto costituisce esclusivamente un'infrazione all'obbligo del servizio militare od e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi penali militari;
tolto: b) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sulla stampa;
tolto: c) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi tributarie;
tolto: d) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sui divieti di importazione, esportazione o transito, salvo che si tratti di importazione, esportazione o transito di stupefacenti;
tolto: e) se il fatto e' preveduto come reato esclusivamente dalle leggi valutarie.aggiunto: Trattato-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art5 · fonte del testo