Art. 3 — Limiti per materia dell'obbligo di estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Le Parti contraenti concederanno l'estradizione per i reati che secondo le leggi di entrambe le Parti sono preveduti come delitti.
tolto: 2. Quando l'estradizione e' richiesta ai fini del procedimento penale, essa sara' concessa se, secondo le leggi di entrambe le Parti, per il fatto e' comminata la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad un anno od una pena piu' grave.
tolto: 3. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una condanna, essa sara' concessa se esistono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 e la condanna divenuta irrevocabile porta una pena non inferiore a sei mesi di reclusione, avendosi riguardo, nel caso di piu' reati, alla durata complessiva della reclusione.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art3 · fonte del testo