Art. 30 — Certificati del casellario giudiziale
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 40 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le Parti contraenti si comunicheranno, su domanda, certificati del casellario giudiziale.
tolto: 2. I certificati non sono comunicati nei casi preveduti dall'art. 28 lettere b) e d) e possono essere rifiutati nel caso preveduto dall'art. 29, comma 1, lettera a).aggiunto: Trattato-art. 30 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art30 · fonte del testo