Art. 29 — Altre eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 116 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. L'assistenza giudiziaria preveduta dagli articoli 25, 26 e 27 puo' essere rifiutata:
tolto: a) se il procedimento penale e' diretto contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente, a meno che riguardi un reato in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;
tolto: b) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale l'estradizione non sarebbe concessa secondo l'art. 6, comma 1, lettera a), o potrebbe essere rifiutata secondo l'art. 6 comma 2. 2. La richiesta di notificazione di una citazione puo' anche essere rifiutata se nell'atto di citazione siano comminate alla persona citata misure coercitive o altre sanzioni nel caso di non comparizione.aggiunto: Trattato-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art29 · fonte del testo