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[1]1. Le Parti contraenti si comunicheranno, su domanda, certificati del casellario giudiziale.

[2]2. I certificati non sono comunicati nei casi preveduti dall'art. 28 lettere b) e d) e possono essere rifiutati nel caso preveduto dall'art. 29, comma 1, lettera a).

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art30 · fonte del testo