Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le spese inerenti all'assistenza giudiziaria non sono rimborsate dalla Parte richiedente, ad eccezione di quelle relative al trasporto di persone per via marittima, ad un'estradizione provvisoria, ad un'estradizione in transito, ad una consegna provvisoria secondo l'art. 27, ed a quanto e' dovuto a periti.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art34 · fonte del testo