Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Art. 34 — Spese dell'assistenza giudiziaria
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Le spese inerenti all'assistenza giudiziaria non sono rimborsate dalla Parte richiedente, ad eccezione di quelle relative al trasporto di persone per via marittima, ad un'estradizione provvisoria, ad un'estradizione in transito, ad una consegna provvisoria secondo l'art. 27, ed a quanto e' dovuto a periti.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
