Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]La trasmissione delle rogatorie avverra' nel modo indicato nell'art. 11 della presente convenzione.

[2]Le rogatorie saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente senza che occorra legalizzazione alcuna.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art18 · fonte del testo