Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 124 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Se le Parti sono fra di loro in disaccordo su una questione di diritto e non accettano le proposte della Commissione di conciliazione, la controversia sara' sottoposta, mediante compromesso, ad uno speciale Tribunale arbitrale.
tolto: Il compromesso formulera' chiaramente l'oggetto della controversia, la competenza attribuita a detto Tribunale e tutte le altre condizioni convenute fra le Parti. Esso sara' stabilito con scambio di note tra i Governi delle Alte Parti contraenti e sara' interpretato in ogni punto dal Tribunale arbitrale.
tolto: Se il compromesso non ha luogo nel termine di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti e' stata investita della procedura di arbitrato, ciascuna di esse potra' portare la controversia, a mezzo di semplice richiesta, dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art8 · fonte del testo