[1]Se lo Stato richiedente non avra' disposto della persona per cui ottenne la estradizione nello spazio di 150 giorni, a partire dal giorno in cui ricevera' comunicazione che il delinquente e' a sua disposizione, questi verra' posto in liberta'.

[2]Per detto individuo non si concedera' nuova estradizione per gli stessi motivi.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art14 · fonte del testo