[1]Se lo Stato richiedente non avra' disposto della persona per cui ottenne la estradizione nello spazio di 150 giorni, a partire dal giorno in cui ricevera' comunicazione che il delinquente e' a sua disposizione, questi verra' posto in liberta'.
[2]Per detto individuo non si concedera' nuova estradizione per gli stessi motivi.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
