Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (' spoils system ') - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5- bis , limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Tale norma, infatti, prevede un meccanismo di spoil system che riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, compresi gli incarichi di livello dirigenziale generale; si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione conferente; e, infine, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di Governo. In tal modo, essa si pone in contrasto con una serie di principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo spoil system può considerarsi legittimo solo in riferimento a posizioni apicali e non anche per incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione; e, d'altra parte, anche per i dirigenti esterni all'amministrazione che attribuisce l'incarico devono sussistere specifiche garanzie idonee ad assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa. Sull'illegittimità costituzionale di un sistema di spoil system analogo a quello in esame, ma previsto in via transitoria, v. la sentenza n. 161 del 2008. Sulla legittimità costituzionale dello spoil system per le figure apicali, v. la sentenza n. 233 del 2006. Sull'illegittimità costituzionale dello spoil system in generale, v., tra le altre, le sentenze n. 103 del 2007, n. 351 e n. 390 del 2008, n. 34, n. 81 e n. 224 del 2010.
Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. "spoil system") - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Deve essere dichiarata, in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Come è stato precisato con la sentenza n. 124 del 2011, «se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni». Restano assorbiti gli altri profili di censura.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006
Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Piemonte, Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia della organizzazione degli uffici nonché dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. f ), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui, introducendo il comma 6- ter nell'art. 19 nel d.l. 30 marzo 2001, n. 165, dispone l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche della disciplina dettata dall'art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 in tema di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Si tratta di una normativa (che non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico) riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. Non sussiste, dunque, violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., perché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali), bensì alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.
Riguarda ancheart. 40 d.lgs. 150/2009
Amministrazione pubblica - 'Spoils system' - Incarichi di funzioni dirigenziali «non apicali» conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Prevista cessazione automatica «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» - Denunciato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della disposizione censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 2, comma 159, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale, modificando il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, tra l'altro, che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale «non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23» cessano «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». La questione è priva di rilevanza in quanto la cessazione di funzione dirigenziale sulla quale è chiamato a pronunciarsi il giudice a quo riguarda una funzione dirigenziale non apicale, ed è avvenuta in applicazione dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, sicché della norma censurata il rimettente non deve fare applicazione.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 262/2006art. 1 legge 286/2006
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Cessazione automatica al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge 145 del 2002 (c.d. 'spoils system una tantum') - Riduzione della durata massima degli incarichi stessi da sette a tre anni - Questioni di costituzionalità riproposte in esito a restituzione atti per 'ius superveniens' - Motivazione 'per relationem' della non manifesta infondatezza, con mero rinvio alle precedenti ordinanze di rimessione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera b) , e 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97, 98 e 113 Cost.. Trattasi, infatti, di questioni riproposte in seguito a restituzione atti per ius superveniens ed i rimettenti hanno fatto rinvio alle motivazioni contenute nelle precedenti ordinanze di rimessione, senza esplicitare, in una motivazione autosufficiente, le ragioni per le quali ritengono le questioni rilevanti e non manifestamente infondate. - Sulla inammissibilità di questioni motivate per relationem v., citate, ordinanze n. 33/2006, n. 364 e n. 141/2005. - La restituzione atti era stata disposta con l'ordinanza n. 398/2005.
Riguarda ancheart. 3 legge 145/2002
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Riduzione della durata massima da sette a tre anni - Questioni di costituzionalità sollevate senza motivazione alcuna in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui impone la durata massima triennale degli incarichi dirigenziali. Le ordinanze di rimessione, infatti, non contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza e non esplicitano i motivi che dovrebbero giustificare la caducazione di tale disposizione.
Riguarda ancheart. 3 legge 145/2002
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Mancata fissazione di un termine minimo di durata - Questione riguardante norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui non fissa un termine minimo di durata degli incarichi dirigenziali, in quanto il rimettente non è chiamato a fare applicazione nel giudizio a quo della suddetta disposizione.
Riguarda ancheart. 3 legge 145/2002
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Riduzione della durata massima da sette a tre anni - Questione sollevata senza adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza e senza verificare la possibilità di interpretazione adeguatrice limitativa dell'applicabilità temporale della riduzione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b) , della legge 15 luglio 2002, n. 145, censurato, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 33, 35, 36, 41, 70, 97 e 98 Cost., nella parte in cui riduce il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali da sette a tre anni: infatti, il ricorrente non solo non ha adeguatamente motivato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, ma ha altresì omesso di verificare la possibilità di un'interpretazione adeguatrice che consenta di attribuire alla norma soltanto efficacia ultrattiva, con conseguente applicazione della durata originaria ai contratti precedentemente stipulati.
Riguarda ancheart. 3 legge 145/2002
Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Cessazione automatica al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 145/2002 (c.d. 'spoils system una tantum'), con esercizio in tale periodo esclusivamente delle attività di ordinaria amministrazione - Violazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento - Carenza di garanzie procedimentali - Contrasto con i principi del giusto procedimento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 nella parte in cui dispone che gli incarichi dirigenziali di livello generale "cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione". La norma, prevedendo un meccanismo - cosiddetto spoil system una tantum - di cessazione automatica, ex lege e generalizzata degli incarichi dirigenziali di livello generale si pone in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.: infatti, le recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione hanno disegnato un nuovo modulo d'azione, che misura il rispetto del canone dell'efficienza alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico. Pertanto, la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto di un'accertata responsabilità, all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato. E' necessario che sia comunque garantita la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, sia assicurata al dirigente la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, finalizzati a garantire scelte trasparenti e verificabili, in ossequio al precetto dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sul fatto che la contrattualizzazione della dirigenza non implica la possibilità per la pubblica amministrazione di recedere liberamente dal rapporto v., citata, sentenza n. 313/1996. - Sulla necessità di garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente v., citate, sentenza n. 193/2002 e ordinanza n. 11/2002. - Sul fatto che l'amministrazione è vincolata ad agire senza distinzioni di parti politiche, a esclusivo servizio della Nazione v., citate, sentenze n. 333/1993 e n. 453/1990. - Sulla dirigenza regionale della Regione Abruzzo v., citata, sentenza n. 233/2006. - V., altresì, citata, sentenza n. 153/1997.
Riguarda ancheart. 3 legge 145/2002
Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta successione delle norme di un testo unico alle disposizioni originariamente censurate - Trasferimento della questione alle nuove disposizioni.
La questione di legittimità costituzionale sollevata sulle disposizioni della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 4, lettera a)) e del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2) modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, deve intendersi trasferita sulle corrispondenti disposizioni del testo unico 30 marzo 2001, n. 165, in cui esse sono state trasfuse. - Sul “trasferimento” della questione di legittimità costituzionale, sentenze n. 84/1996, n. 454/1998 e n. 376/2000 (qui richiamate).
sentenza 11/2002massima n. 26747 Riguarda ancheart. 15 TU pubblico impiegoart. 21 TU pubblico impiegoart. 22 TU pubblico impiegoart. 23 TU pubblico impiegoart. 24 TU pubblico impiego
Impiego pubblico - Dirigenza statale - Ruolo unico - Privatizzazione del rapporto di impiego dei dirigenti generali - Conferimento degli incarichi dirigenziali e responsabilità - Asserita lesione dei principî di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 11, comma 4, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, 19, 21 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 - ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22 e 24, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 Cost. Infatti l’estensione della privatizzazione anche ai dirigenti generali delle amministrazioni pubbliche - con l’istituzione del ruolo unico -, è stata attuata dal legislatore nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, mantenendosi ai dirigenti generali una posizione differenziata anche all’interno del ruolo unico e assistita da specifiche garanzie, tale comunque da consentire loro di svolgere le funzioni nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. - Sulla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, sentenza n. 313/1996 (richiamata); sulla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione agli incarichi dirigenziali, sentenza n. 275/2001.
sentenza 11/2002massima n. 26749 Riguarda ancheart. 11 legge 59/1997art. 19 d.lgs. 29/1993art. 21 d.lgs. 29/1993art. 24 d.lgs. 29/1993art. 21 TU pubblico impiegoart. 22 TU pubblico impiegoe altri 1