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Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, e' disciplinato dalle norme della presente legge. Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art1 · fonte del testo