Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1951, n. 1630

3

La L. 7 dicembre 1951, n. 1630, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".

Testo vigente dal 15 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1986

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 1986

    - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...", - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L.…

    Art. 12 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 1 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro · Art. 13 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 2 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 15 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 dicembre 1951, n. 1630

    La L. 7 dicembre 1951, n. 1630, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art13 · fonte del testo