Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizioni della legge sulla panificazione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 dicembre 1951, n. 1630
3La L. 7 dicembre 1951, n. 1630, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di eta' inferiore ai diciotto anni".
Testo vigente dal 15 febbraio 1952
