[1]Salvo una diversa specificazione si intendono:
- a)per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
- b)per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.
[2]Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
Testo vigente dal 27 aprile 1934
