[1]Salvo una diversa specificazione si intendono:

  • a)per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
  • b)per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

[2]Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art3 · fonte del testo