[1]Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge.
[2]Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.
[3]Dette norme non si applicano nei riguardi:
- a)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
- b)della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
- c)delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
- d)delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
- e)delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
- f)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
- g)dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
- h)del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.
Testo vigente dal 27 aprile 1934
