[1]Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge.

[2]Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.

[3]Dette norme non si applicano nei riguardi:

  • a)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
  • b)della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;
  • c)delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;
  • d)delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
  • e)delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
  • f)delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;
  • g)dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
  • h)del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art1 · fonte del testo