[1]Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali e' applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

[2]La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art4 · fonte del testo