[1]Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali e' applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.
[2]La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.
Testo vigente dal 27 aprile 1934
