[1]Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

[2]Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

[3]Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

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Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

Testo vigente dal 16 luglio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1986

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 1986

    - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...", - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I.L.…

    Art. 12 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 1 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro · Art. 13 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 2 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 16 luglio 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520

    Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art2 · fonte del testo