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[1]Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.
[2]Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.
[3]A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
[4]Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovra' pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.
Testo in vigore dal 5 luglio 1923 al 31 dicembre 1926
