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[1]Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.1
[2]Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.
[3]A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.
[4]Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovra' pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato fino al 30 aprile 1927.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1926 al 25 gennaio 1928
