Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000. Leggi il testo vigente →

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita' di apposite domande e riserve. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art4 · fonte su Normattiva