Art. 4 — Interessi per ritardato pagamento
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L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita' di apposite domande e riserve. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e' ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000
