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E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, cosi' ripartita:

  • a)lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
  • b)lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
  • c)lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
  • d)lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
  • e)lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa fito-sanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;
  • f)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;
  • g)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
  • h)lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 7 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-04-23;165~art1 · fonte del testo