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E' autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, cosi' ripartita:
- a)lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
- b)lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
- c)lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
- d)lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31; ((e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione dell'difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine));
- f)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;
- g)lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico; ((h) lire 200 milioni per contributi e spese pena l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
