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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma, i riformati presso i Consigli di leva, ed i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e non abbiano compiuto il 68° anno di eta', possono conseguire, la domanda, il grado di sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, purche', rivisitati, siano giudicati idonei incondizionatamente al servizio militare.
[2]Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di eta'.
[3]In caso di speciali esigenze, il Ministro per la guerra puo' nominare d'autorita' sottotenenti di complemento nei servizi sanitario o veterinario, subordinatamente al possesso dei citati titoli di studio ed al non avere gli interessati superato il 55° anno di eta':
- a)i sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma ed i riformati presso i Consigli di leva, i quali, rivisitati, risultino o incondizionatamente o limitatamente idonei al servizio militare: ma, nel secondo caso, soltanto per le imperfezioni o le infermita' indicate nell'elenco B approvato con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, e successive modifiche;
- b)gli arruolati dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali, rivisitati, risultino limitatamente idonei soltanto per le imperfezioni od infermita' indicate nel citato elenco B e non siano o non possano essere chiamati a frequentare gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento per i dichiarati limitatamente idonei, di cui all'art. 1 della presente legge;
- c)gli arruolati i quali non siano stati chiamati a soddisfare gli obblighi di leva perche' di statura inferiore a metri 1,54.
[4]Le norme di cui agli ultimi due comma del citato art. 1 valgono anche per i limitatamente idonei oggetto delle lettere a) e b) del presente articolo.
[5]Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normale mobile o della riserva della Associazione italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 27 giugno 1945
