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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma, i riformati presso i Consigli di leva, ed i dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito e non abbiano compiuto il 68° anno di eta', possono conseguire, la domanda, il grado di sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, purche', rivisitati, siano giudicati idonei incondizionatamente al servizio militare.

[2]Agli effetti di cui al precedente comma, le decisioni di riforma, in deroga al disposto dell'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono revocabili a domanda dell'interessato, fino a quando egli non abbia ancora compiuto il 68° anno di eta'.

[3]In caso di speciali esigenze, il Ministro per la guerra puo' nominare d'autorita' sottotenenti di complemento nei servizi sanitario o veterinario, subordinatamente al possesso dei citati titoli di studio ed al non avere gli interessati superato il 55° anno di eta':

  • a)i sottufficiali ed i militari di truppa in posizione di riforma ed i riformati presso i Consigli di leva, i quali, rivisitati, risultino o incondizionatamente o limitatamente idonei al servizio militare: ma, nel secondo caso, soltanto per le imperfezioni o le infermita' indicate nell'elenco B approvato con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, e successive modifiche;
  • b)gli arruolati dichiarati limitatamente idonei al servizio militare, i quali, rivisitati, risultino limitatamente idonei soltanto per le imperfezioni od infermita' indicate nel citato elenco B e non siano o non possano essere chiamati a frequentare gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento per i dichiarati limitatamente idonei, di cui all'art. 1 della presente legge;
  • c)gli arruolati i quali non siano stati chiamati a soddisfare gli obblighi di leva perche' di statura inferiore a metri 1,54.

[4]Le norme di cui agli ultimi due comma del citato art. 1 valgono anche per i limitatamente idonei oggetto delle lettere a) e b) del presente articolo.

[5]Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai medici e chimici farmacisti iscritti o che potranno essere iscritti nei ruoli normale mobile o della riserva della Associazione italiana della Croce Rossa o dell'Associazione dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorita', in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Testo in vigore dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1940 al 27 giugno 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorita', in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art5 · fonte del testo