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L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti: voce doganale ex 472/a - Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, e' fissata nella misura del 2 per cento.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 8 dicembre 1965
