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L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti: voce doganale ex 472/a - Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, e' fissata nella misura del 2 per cento.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 7 ottobre 1965, n. 1118,convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1965, n. 1309 (in G.U. 7/12/1965, n. 305)ha disposto (con l'art. 3,comma 2)che "Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti di impiego".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
