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Coloro che gia' supplenti di ricevitoria siano rimasti, ai sensi del primo comma dell'art. 110 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, come coadiutori presso le agenzie, sono iscritti nell'albo dei supplenti di cui all'art. 46 dello stesso testo unico, qualora le agenzie stesse vengano classificate tra gli uffici locali in seguito a revisione ovvero vengano soppresse. Per tale iscrizione e' necessario che i coadiutori abbiano continuativamente rivestito, fino alla data della riclassificazione o soppressione, tale qualifica o quella di reggente dell'agenzia riclassificata o soppressa, vi abbiano prestato lodevole servizio, siano in possesso dei requisiti prescritti e non abbiano raggiunta l'eta' prevista per il collocamento a riposo. Per ottenere l'inquadramento nell'albo gli interessati debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero entro tre mesi dalla data della riclassificazione o della soppressione.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art17 · fonte del testo