Gli articoli 30, 34, 35 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti: Art. 30. - "Ai direttori di ufficio locale, agli ufficiali e ai titolari o reggenti di agenzia puo' essere concesso un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. L'ammontare complessivo del compenso e' stabilito, a chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere della Commissione centrale per gli uffici locali, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base dell'effettivo incremento verificatosi nei servizi a danaro durante l'esercizio stesso, sempre che detto incremento sia tale da giustificare un riconoscimento. I criteri per l'attribuzione del compenso predetto sono stabiliti dal regolamento. Al personale predetto non competono gli altri compensi ed aggi speciali previsti dalle leggi o regolamenti precedenti". Art. 34. - "Per i direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza e riammissione. Il parere del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui e' richiesto per gli impiegati civili dello Stato, e' sostituito dal parere della Commissione centrale per gli uffici locali". Art. 35. - "Ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sono applicabili le disposizioni circa le sanzioni disciplinari, in sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, stabilite dagli articoli da 78 a 99 e 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. Al personale predetto puo' inoltre essere inflitta la punizione della, destinazione ad altro ufficio di categoria o gruppo inferiore, e per i titolari di agenzia in ufficio di minore importanza, in seguito a dichiarazione di incompatibilita' dovuta a colpa del personale stesso; in tal caso per il trattamento economico si applica quanto dispone il sesto comma, dell'art. 17. Al personale medesimo possono essere applicate altresi' le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Art. 42. - "A richiesta degli interessati puo' essere consentito il cambio di ufficio fra titolari di agenzie di pressoche' uguale importanza o fra direttori di uffici locali dello stesso gruppo. I direttori di ufficio locale possono essere trasferiti a domanda in altro ufficio locale dello stesso gruppo, e i titolari di agenzia possono essere trasferiti in altra agenzia di pressoche' uguale importanza. Il trasferimento non puo' essere concesso a coloro che siano incorsi in una punizione superiore alla censura nell'ultimo biennio. Gli interessati devono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilita' dell'ufficio cui aspirano. Fra gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento nello stesso ufficio, e' preferito quello che ha maggiore anzianita' di servizio quale titolare di ufficio. I cambi nell'ambito della stessa provincia sono disposti con provvedimento del direttore provinciale. I cambi tra uffici situati in province diverse e i trasferimenti a domanda sono disposti dal direttore generale. Su richiesta motivata dell'interessato, l'Amministrazione, valutati i motivi addotti e sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, puo' consentire, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il trasferimento in ufficio di categoria o gruppo inferiore. In tal caso si applica, per quanto concerne il trattamento economico, il sesto comma, dell'art. 17. I cambi di ufficio e i trasferimenti di cui al presente articolo non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda. I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al conseguito trasferimento".

Testo vigente dal 11 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art3 · fonte del testo